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STATUTO DI "MONTE OFFO"
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
Art. 1. Si costituisce a Mondolfo (PU) l'associazione per la promozione
della cultura denominata Monte Offo.
Art. 2. Monte Offo è una associazione apartitica, senza fini di lucro, la
quale si propone scopi culturali e sociali quali, in particolare, la riscoperta
e la valorizzazione delle tradizioni locali nonché la difesa dell'identità
culturale della comunità mondolfese e delle comunità ad essa storicamente
legate.
Con la sua attività Monte Offo cerca, pertanto, di stimolare fra la
popolazione l'interesse per la storia, l'arte, le tradizioni popolari, i
monumenti e i beni culturali e ambientali del territorio di Mondolfo e di
suggerire alla comunità detentrice di tale patrimonio nuove forme di solidarietà
sociale, ricercando altresì la massima adesione fra enti e soggetti interessati.
Monte Offo si fonda sullo spirito dell'associazionismo e si avvale in modo
prevalente, per il raggiungimento delle proprie finalità, delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri iscritti.
Art. 3. Monte Offo ha sede provvisoria in Mondolfo (PU), in via Fratelli
Rosselli n. 41, e si compone di un numero illimitato di soci costituiti da
persone fisiche e/o giuridiche che ne facciano esplicita richiesta.
Art. 4. Sono organi di Monte Offo: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio
Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario-Economo; e) i Sindaci-Revisori; f)
il Collegio dei Probiviri.
Art. 5. L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti a Monte Offo.
Essa è validamente costituita con la presenza della metà degli iscritti in prima
convocazione e con qualunque numero di iscritti in seconda convocazione, da
tenere nello stesso giorno, a distanza di almeno un'ora, e delibera a
maggioranza dei presenti.
Essa è convocata almeno una volta all'anno (assemblea ordinaria) ed elegge il
Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per le
decisioni da assumere e qualora vi sia la richiesta motivata di un terzo dei
soci.
La sua convocazione con l'ordine del giorno dei lavori è fatta pervenire ai
soci almeno sette giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea ha inoltre i seguenti poteri: a) approva il bilancio preventivo e
il conto consuntivo; b) approva le quote associative per le iscrizioni; c)
approva con la maggioranza dei due terzi le modifiche al presente Statuto.
Art. 6. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri - aumentabili a
cinque o a sette in relazione al numero degli iscritti - eletti a maggioranza di
voti e a scrutinio segreto dai soci riuniti in assemblea.
Esso è perciò composto dal Presidente di Monte Offo, da un Vice-presidente,
dal Segretario-Economo ed eventualmente da altri consiglieri. Il Vicepresidente
e il Segretario-Economo sono eletti in seno al Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Verificandosi vacanze nelle cariche sociali, subentrano i non eletti per
ordine di successione nella graduatoria ottenuta nello scrutinio della
votazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare su tutti gli atti che non siano
specificatamente riservati all'Assemblea dei soci. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce in caso di
impedimento, oppure su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio
stesso.
Art. 7. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca il Consiglio
Direttivo e lo presiede; stipula atti inerenti l'attività dell'Associazione; ha
facoltà di prendere decisioni urgenti che non siano in contrasto con l'indirizzo
stabilito dal Consiglio Direttivo, informandone successivamente il Consiglio
stesso.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni
spettano al Vice-presidente.
Art. 8. Il Segretario-Economo tiene il libro dei soci, provvede al disbrigo
della corrispondenza e redige il verbale del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea dei soci; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese, così come deliberato dal Consiglio Direttivo.
Predispone, su indicazione del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e
consuntivo; tiene in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e
provvede a tenere aggiornati il libro degli inventari e le altre scritture
contabili.
Art. 9. Nell'Assemblea ordinaria dei soci vengono eletti due Sindaci
Revisori, che hanno il compito di controllare ogni anno il bilancio consuntivo e
di illustrarne le risultanze ai soci assieme al bilancio stesso.
Non possono essere nominati Sindaci coloro che abbiano legami di parentela
con i componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 10. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri. Ad esso è
demandata la risoluzione di controversie che dovessero insorgere fra soci e soci
e fra soci e Associazione relativamente alle attività sociali.
Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
Art. 11. I soci sono divisi nelle seguenti categorie: a) ordinari; b)
sostenitori; c) giovani; d) familiari; e) onorari.
a) Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età; essi
pagano per intero la quota sociale e godono di tutti i diritti e i vantaggi
derivanti dal far parte dell'Associazione.
b) Sono soci sostenitori coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e
paghino una quota annuale pari almeno al doppio di quella dei soci ordinari.
c) Sono soci giovani coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età; essi
pagano una quota sociale annuale ridotta, stabilita dall'Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo, e godono di tutti i diritti o benefici spettanti ai
soci ordinari, con esclusione del diritto di voto.
d) Sono soci familiari i membri di una famiglia nella quale esiste già un
socio ordinario o sostenitore; essi pagano una quota sociale annuale pari alla
metà di quelle dei soci ordinari e giovani, e godono di tutti i diritti e
benefici a questi spettanti, al di fuori di ricevere di avvisi e le
pubblicazioni sociali.
e) Sono soci onorari coloro ai quali tale qualifica viene conferita
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti
acquisiti nel campo degli studi storici o della tutela e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali; essi non sono tenuti al pagamento di una quota
sociale annuale, godono di tutti i benefici derivanti dall'appartenenza
all'Associazione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 12. L'ammontare delle quote sociali annuali è stabilita dall'Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in carica.
Il socio che nel primo semestre dell'anno, dopo preavviso dell'Economo, non
versa la quota annuale, è sospeso dai diritti e benefici derivanti
dall'appartenenza all'Associazione.
Art. 13. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare
al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente la dichiarazione di
obbligo all'osservanza dello Statuto e delle regole dell'Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'opportunità di accettare o respingere
tale domanda, tenuto conto delle referenze del richiedente, di sue eventuali
cariche ricoperte in associazioni concorrenti ovvero di rapporti di parentela
con persone ricoprenti dette cariche, nonché di notorie situazioni di
conflittualità nei confronti dell'Associazione o di singoli associati da parte
del richiedente stesso.
L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione, da parte degli
iscritti, del presente Statuto.
L'associato ha diritto di contribuire alle attività dell'Associazione e di
partecipare a tutte le sue manifestazioni.
Art. 14. Il socio che intende dimettersi dall'Associazione deve farlo per
iscritto.
Sono dichiarati decaduti dalla qualifica di socio coloro che incorrono in
morosità nel versamento della quota annuale per due esercizi consecutivi.
Un socio può essere espulso dall'Associazione per indegnità o per
inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle regole dell'Associazione e
delle deliberazioni degli organi sociali.
Sull'espulsione decide l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
I soci dimissionari ed espulsi, o gli eredi degli stessi, non hanno alcun
diritto di rivalsa, né potranno avere alcuna pretesa verso l'Associazione a
nessun titolo e per nessun motivo.
Art. 15. All'interno dell'Associazione possono essere costituiti gruppi di
lavoro per specifiche iniziative o determinate attività (scientifiche, di
ricerca e studio, sociali ecc.), designando per ognuno di essi un coordinatore.
I coordinatori dei gruppi di lavoro hanno diritto di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo e di avanzare proposte in merito alle attività
suddette.
L'Associazione può istituire gruppi di lavoro in collaborazione con altre
associazioni operanti negli stessi campi o in campi affini.
Art. 16. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e
immobili, dalle quote sociali, dalle eventuali elargizioni che potranno
pervenire o da contributi di altri enti.
Il patrimonio dell'Associazione non è divisibile e, in caso di scioglimento,
verrà devoluto secondo le decisioni dell'Assemblea, dovendo comunque essere
destinato alle finalità indicate dall'art. 2 del presene Statuto.
Art. 17. Il bilancio dell'Associazione comprenderà le operazioni previste dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere presentato all'Assemblea
per l'approvazione entro il primo trimestre dell'anno a cura del Consiglio
Direttivo.
Art. 18. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto
con il consenso di almeno due terzi dei soci.
Art. 19. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
norme dei Capi II e III del Tit. II del Libro I del Codice Civile. |